AFFIDO CONDIVISO: Con la riforma del diritto di famiglia del 2006 è stato radicalmente cambiato il regime di affido dei minori nell’ambito delle separazioni e dei divorzi. L’affido condiviso è, infatti, una condizione ideale per i figli dopo la separazione dei genitori purchè vissuta in modo pieno e rispettoso di quanto di quanto previsto dalla Legge. Legge che stabilisce con chiarezza che, anche dopo la rottura della famiglia, i minori:
– Hanno il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi sia con il padre che con la madre (così come coi parenti di ciascuno di loro).
– Debbono restare affidati ad entrambi i genitori, salvo i casi (rari) di affido esclusivo.
– Che il Giudice, deve determinare, se manca accordo delle parti, i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore
DIRITTO DI VISITA: CHE COS’E’ E DA COSA NASCE?
E’ un diritto che rappresenta la conseguenza inevitabile di una prassi giurisprudenziale e, di fatto, di un’“invenzione giuridica”: la cosiddetta collocazione dei figli presso uno dei genitori. Nessuna norma, infatti, la prevede. Ne consegue un’inevitabile riflessione: se i figli sono affidati ad entrambi i genitori, essi dovrebbero stare con ciascun di essi per tempi paritari e non dovrebbe esistere un genitore al quale “fare visita”.
Di fatto non è così. La giurisprudenza non ragiona questo modo. Senza volersi addentrare sul tema della collocazione prevalente dei figli, preme soffermarsi, invece, sullo specifico problema della frequentazione tra i figli ed il genitore non collocatario, ossia il genitore che ha il cosiddetto diritto di visita e che non risiede con gli stessi in modo abituale.
Questo è, di fatto, un problema, in quanto la Legge non fornisce indicazioni a riguardo. E’ quindi necessario comprendere se via siano dei criteri guida che il genitore non collocatario (più spesso il papà) debba o possa seguire nell’organizzare al meglio le frequentazioni con i propri figli.
Io credo, seguendo quello che è l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che a guidare coniugi ed avvocati nel dirimere queste questioni debba sempre essere il principio generale della “prudenza e del buon senso” nella gestione di questo specifico problema.
Innanzitutto, ritengo, che sia necessario garantire, in caso di affido condiviso, che la presenza del minore presso il genitore non collocatario non debba attuarsi costringendo i figli a spostamenti continui, specie infrasettimanali.
I figli non sono pacchi e come tali non vanno trattati. L’indubbia capacità di adattamento dei bambini non deve essere oggetto di approfittamento in nell’ottica squisitamente egoistica dei genitori. I minori sono rituali, abitudinari, radicati nelle loro abitudini, e se pur corretto assicurare alla prole adeguate occasioni di incontro con il genitore con cui non vive stabilmente, tuttavia è evidente che frazionare in modo eccessivo i tempi di permanenza (in particolare il pernotto) preso l’uno o l’altro genitore è di sicuro danno al bambino. Il minore si troverebbe costretto, infatti, a passare di continuo da una casa all’altra, dovendo riorganizzare i propri adempimenti quotidiani (libri, zaini, trolley, abiti etc), vivendo di fatto una quotidianità gravosa e complicata.
D’altra parte questo, che di fatto è un problema per il minore, va coniugato con la legittima esigenza del genitore non collocatario di frequentare i propri figli e con il diritto, altrettanto meritevole di tutela, che il genitore collocatario, non venga delegato in modo esclusivo all’accudimento dei minori.
LE ALTERNATIVE QUALI POSSONO ESSERE:
La soluzione più appropriata, quella che mi trovo a consigliare più spesso, è innanzitutto, la gradualità di modificazione delle abitudini del minore. Nelle separazioni che seguo, pur concordando con i coniugi quella che sarà la frequentazione a regime, consiglio sempre gli stessi di arrivarci per gradi: questa gradualità dovrà essere rispettata in ogni caso, a maggior ragione quando i minori sono molto piccoli.
In secondo luogo, ritengo, che la soluzione di frequentazione più appropriata, possa essere, quantomeno nel periodo di frequenza scolastica, quella di prevedere che il pernottamento dal genitore non collocatario avvenga in modo abituale nei fine settimana, con massimo uno/due pernotti infrasettimanali, a settimane alterne, che possono essere prolungati, nei periodi di vacanza dalle scuole.
Ciò può consentire al bambino di vivere senza ansia il fatto di spostarsi da un’abitazione all’altra e così godere appieno del tempo da trascorrere con l’altro genitore, mantenendo la necessaria stabilità delle abitudini quotidiane, esigenza che, francamene, non può essere ottemperata nella prassi di far loro cambiare casa a giorni alterni o quasi.
In alcuni casi è prevista, anche la possibilità di accordi diversi. Ad esempio quello che prevede l’affidamento alternato dei figli (non ben visto dalla giurisprudenza!). Esso comporta la presenza del minore, con ciascun genitore, per periodi analoghi e di maggior durata (settimanale, bisettimanale, mensile etc) senza che il figlio debba avere una collocazione prevalente.
Ad esempio può essere prevista:
– Che il figlio resti ad abitare nella casa familiare, ed in tal caso saranno i genitori a darsi il cambio nell’abitare col minore;
– Oppure prevedendo che il minore vada ad abitare, trascorso un determinato periodo di tempo con un genitore, presso la residenza dell’altro.
CONSIGLI PRATICI
La separazione non è mai un problema solo degli adulti. Essa ha sempre, in modo pi o meno incisivo, effetti destabilizzanti sui figli.
E’ quindi necessario prestare attenzione ad eventuali segnali di disagio, appoggiandosi, nel caso anche ad esperti in grado di supportare la coppia ed i minori, nel complicato cammino della separazione.
Altresì, è suggeribile, NON discutere mai in presenza dei figli, tanto pi sulle questioni che li riguardano, turni, pernottamento etc. può essere utile, in questi casi, la dichiarata disponibilità del genitore non collocatario, ad accompagnare i figli negli spostamenti quotidiani legati ad attività scolastiche e/o sportive: questo consente a figli e genitori di mantenere un rapporto continuativo e costruttivo che può essere molto più arricchente del semplice pernotto.
NON sminuire mai i bisogni dei figli quando manifestano l’esigenza di stare con l’altro genitore anche al di fuori dei “turni” di spettanza, mostrandovi elastici rispetto alla regolamentazione del diritto di visita eventualmente predisposta. Il Giudice, così come gli accordi in sede di separazione consensuale, possono prevedere, infatti, una cornice “minima” degli incontri, ma starà sempre al buon senso degli adulti determinarne le esatte modalità, riuscendo ad interpretare i segnali di disagio dei più piccoli.
Anche se non siete il genitore collocatario, fate in modo che i vostri figli non si sentano mai ospiti nella casa in cui li accogliete. Organizzate perciò uno spazio, anche se piccolo, nel quale possano disporre delle cose di cui necessitano quotidianamente. Non sono favorevole a divani letto da aprie, mobili da spostare, abiti e suppellettili o giocattoli da mettere in valigia di volta in volta. Questo consentirà al minore di sentirsi, comuque a casa, quando sono con voi, senza essere costretti a pensare a ciò che hanno lasciato altrove.