I figli dei conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei figli nati da genitori sposati. Questo aspetto deve essere assolutamente chiaro. Non ci sono differenze tra figli nati da genitori coniugati e figli nati da genitori non sposati, tanto che non si parla nemmeno più di figli naturali e figli legittimi, ma eventualmente di figli nati in costanza o meno di matrimonio. La differenza è rilevabile solo per quanto attiene al riconoscimento dei figli e all’iter da seguire per regolamentare l’affido ed il mantenimento qualora cessi la relazione tra i genitori.
I figli nati da genitori non sposati, sono pienamente tutelati, a prescindere dal fatto che fra i genitori vi sia vincolo matrimoniale o che gli stessi siano soltanto conviventi e sono in tutto e per tutto equiparati ai figli nati da genitori sposati, con gli stessi, identici, diritti.
Cosa succede in caso di separazione?
I genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale Ordinario (fino a qualche anno fa era competente il Tribunale dei minorenni) del luogo in cui risiedono i figli. Nel ricorso, così come avviene nelle separazioni fra coppie sposate, vengono indicate le condizioni che attengono le modalità di visita ed il mantenimento dei figli che, è sempre preferibile, siano oggetto di accordo fra i genitori.
Anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta deve essere quella dell’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali.
Come succede anche fra i genitori regolarmente uniti in matrimonio, è preferibile che le condizioni dell’affidamento siano già state oggetto di accordo tra i genitori. Accordo che poi verrà riversato nel ricorso che verrà presentato in Tribunale. In tal caso, il ricorso sarà unico. Qualora, invece, non vi sia accordo, l’iniziativa sarà di un solo genitore e l’altro avrà facoltà di costituirsi nel giudizio instaurato. Il giudice potrà essere chiamato a pronunciarsi non solo sull’affidamento e sul diritto di visita ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.
I genitori, infatti, hanno l’obbligo di istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonchè l’obbligo di mantenimento sino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
Il ricorso per l’affidamento dei figli è facoltativo potendo bastare, laddove funzioni, l’accordo privato tra i genitori. Ma se le parti non riescono a trovare un accordo, il ricorso al giudice diventa essenziale per la tutela dei figli, in tal caso il tribunale, valutata la corrispondenza delle condizioni concordate all’interesse dei minori, dispone che i rapporti tra i genitori nei confronti dei figli siano regolati dagli accordi sottoscritti (pronunciando un decreto i cui effetti sono assimilabili all’omologazione della separazione consensuale, di cui all’art. 711 c.p.c.). Ho assimilato il Ricorso per la regolamentazione del diritto dei figli nati fuori del matrimonio, in termini di tariffazione, alle separazioni, per cui: per il ricorso nel quale seguo 1 CONIUGE € 2.000,00 – 2 CONIUGI 2.500,00, oltre oneri di Legge e costi vivi; Per i ricorsi contenziosi provvederò a redigere opportuno preventivo ad assunzione dell’incarico professionale.