La modifica delle condizioni è la procedura che deve seguire chi vuole modificare quanto stabilito in sede di separazione e/o divorzio relativamente alla misura del mantenimento, alle spese straordinarie, visite dei figli, trasferimento all’estero, ecc..
Nella pratica comune si utilizza quando il genitore che è tenuto a pagare il mantenimento intende ridurlo, oppure vuole cambiare il regime di affidamento dei figli, oppure quando il genitore che percepisce l’assegno vuole aumentarlo.
COME SI FA?
E’ necessaria l’assistenza dell’avvocato che provvede a depositare un ricorso in Tribunale. La decisione viene presa dal collegio.
Il rcorso può essere anche congiunto (cioè firmato da entrambi i coniugi), in questo caso, se c’è accordo, è tutto più veloce e, ovviamente più economico. Ma nella maggior parte dei casi viene radicato da uno soltanto dei coniugi e si instaura un procedimento contenzioso.
Una cosa che voglio precisa, però, ovvero che nei procedimenti di modifica condizioni i giudici godono una discrezionalità enorme: si tratta, infatti, di pratiche basate su varie circostanze cui il singolo magistrato può attribuire una valenza diversa, a seconda della sua ottica, è pertanto, veramente difficile poter prevedere in anticipo quali possono essere gli esiti di questo tipo di procedure.
E’ generalmente difficile far comprendere che la giurisprudenza non è matematica: le situazioni familiari sono oggetto di una valutazione di tipo discrezionale da parte del giudice. Ad esempio, una variazione dei redditi, peggiorativa per un genitore, che nella logica consente una modifica, potrebbe, però, non essere considerato un presupposto sufficiente per diminuire il mantenimento precedentemente previsto.
Consiglio:
Si tratta di un ricorso che si può presentare tendenzialmente «in qualsiasi tempo» (art. 155 ter cod. civ.), ciò nonostante, cosniglio di farlo solo dopo averne attentamente valutato la fattibilità della modifica che di solito ha per presupposto circostanze nuove e rilevanti rispetto a ciò che si era concordato in sede di separazione e/o divorzio. (es. nuove spese per il figlio, la perdita di un posto di lavoro, la diminuzione della capacità lavorativa etc).
Se, poi, sono decorsi i termini per poter chiedere il divorzio, non vale la pena attivare una modifica, molto meglio presentare direttamente il divorzio e chiedere in quella sede le modifiche che si ritengono corrette.
La modifica condizioni è una procedura molto delicata, perchè riguarda circostanze e situazioni che non è sempre semplice far comprendere con immediatezza ai giudicanti. Le circostanze che si adducono debbono essere particolareggiate e provate raccogliendo ricevute, scontrini, dichiarazioni di spese straordinarie.
Questo è un’elenco di punti che di solito discuto ed approfondisco con il cliente prima di valutare se sia il caso di procedere o meno:
- è aumentato lo stipendio del tuo ex coniuge o è particolarmente diminuito il Suo?
- quanto percepivate al momento della separazione o del divorzio?
- in che anno sono stati pronunciati i provvedimenti di separazione o divorzio che si vogliono modificare?
- l’assegno di mantenimento è stato adeguato con gli indici Istat?
- che cosa fanno i figli a livello di attività extra tipo corsi, sport, etc.?
- E’ intervenuta una patologia che richiede cure particolari?
- i ragazzi frequentano l’università,magari fuori sede?
- Il Suo ex coniuge dopo la separazione o il divorzio ha intrapreso una regolare convivenza con un nuovo partner?
Per questo tipo di procedura, che può essere molto particolare e per certi aspetti “minuziosa o certosina” non ho provveduto a stabilire costi a forfait, di solito preparo un preventivo commisurato all’attività che si andrà a svolgere e che sottopongo al cliente prima di assumere l’incarico.