1. CHE COSA VUOL DIRE RECUPERARE UN CREDITO?
L´attività di recupero del credito prevede che, se il debitore non paga in via bonaria, il credito venga accertato e dichiarato dal giudice affinché il creditore possa ottenere il pagamento coattivo.
Se il debitore non paga, il recupero di un credito può essere effettuato secondo tre diverse procedure:
1.RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO: è uno dei metodi più utilizzati per recuperare un credito.
L´ingiunzione di pagamento si ottiene a seguito di richiesta fatta al giudice il quale, se la richiesta è fondata e se ricorrono determinate condizioni, provvede con un proprio ordine (decreto ingiuntivo).
L´ordine del giudice dà al debitore un termine di quaranta giorni per pagare o per fare opposizione, ma può anche essere emesso come immediatamente esecutivo, permettendo così al creditore di poter immediatamente agire contro il debitore tramite il pignoramento dei suoi beni.
2.PRECETTO DI PAGAMENTO: se il credito è incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza esso diventa automaticamente esecutivo, ed è possibile procedere subito ad un´azione di recupero mediante precetto di pagamento.
3.CAUSA ORDINARIA: se non si dispone di documentazione scritta che prova il credito, occorrerà valutare caso per caso se sussistono i presupposti per intraprendere una causa ordinaria.
1b)PROCEDIMENTO “ABBREVIATO” PER RECUPERARE IL CREDITO: Il legislatore, per porre un rimedio alla lunga durata dei processi civili, ha introdotto un nuovo procedimento “abbreviato” (detto “procedimento sommario”) che consente di recuperare il proprio credito con una notevole diminuzione dei tempi.
2)RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO: per ottenere un Decreto Ingiuntivo sono sufficienti pochi giorni, a diversi mesi.
Tuttavia, se l´altra parte si oppone si inizia un procedimento ordinario avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza) ed i tempi saranno più lunghi.
In alcuni casi sia all´inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, al ricorrere di determinati presupposti sarà possibile ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. In tal modo ancorché opposto ovvero ancorché non siano decorsi i 40 giorni per l´opposizione, costituirà valido titolo per iniziare l´esecuzione forzata.
3)PRECETTO DI PAGAMENTO: dopo la notifica dell´atto di precetto, il debitore ha 10 giorni per procedere al pagamento. Alla scadenza di tale termine è possibile richiedere il pignoramento dei beni del debitore e, trascorsi ulteriori 10 giorni dal pignoramento, si può richiedere l´assegnazione o la vendita.