Con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice normalmente impone al genitore non collocatario dei figli di contribuire al loro mantenimento corrispondendo, oltre all’assegno mensile (ordinario), il 50% delle spese straordinarie. Le problematiche tra coniugi sorgono quando si deve stabilire quali siano le “spese straordinarie” e quali invece rientrino nella “quotidiana gestione” della prole. Spesso capita, infatti, che il genitore che convive materialmente con i figli anticipi le spese extra e poi, dopo averne chiesto la restituzione della metà all’ex, quest’ultimo si rifiuti di corrispondere la sua parte. La giurisprudenza ha più volte tentato di chiarire questo aspetto, definendo le spese straordinarie quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute; oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili; o, in ultimo, quelle che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inserite.
Sono pertanto considerate, in linea di massima, spese ORDINARIE – e quindi rientranti già nell’assegno mensile erogato per il mantenimento – quelle che riguardino esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell’arco di un anno.
Sono invece spese STRAORDINARIE le spese che rispondono ad esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli. Proprio perché imprevedibili, il giudice non le può prevedere in anticipo già nella sentenza di separazione o divorzio. Per esempio, sono da considerare “extra” le spese mediche per interventi chirurgici o per fisioterapia, per gli occhiali da vista, per lezioni private. Per quanto riguarda le spese della baby sitter, si considerano ordinarie (e rientrano già nella previsione dell’assegno mensile) se ad essa il genitore affidatario fa abitualmente ricorso a causa dei propri impegni di lavoro; si considerano invece straordinarie se la baby sitter è stata utilizzata per una imprevedibile necessità del genitore di recarsi di un luogo distante da casa, per prestare – per esempio – assistenza a un parente ammalato o per partecipare a un matrimonio di un congiunto. Quanto alle spese universitarie, la Cassazione ha ritenuto che esse giustifichino la richiesta al giudice di un aumento dell’assegno di mantenimento, in quanto sono spese destinate a durare nel tempo e non sono né saltuarie, né imprevedibili.
Nella prassi professionale sono molto frequenti le telefonate successive alla separazione e/o al divorzio in cui il cliente chiede chiarimenti proprio in ordine alla qualificazione delle spese sostenute e, recentemente, il TRIBUNALE DI MODENA, ha introdotto, a mio avviso molto intelligentemente, un PROTOCOLLO chiarificatore al fine di evitare inutili discussioni sulla qualificazione delle spese sostenute che riporto di seguito:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze